Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi
diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose
limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel
tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri
tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i
soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Le novità del “Decreto Fiscale”

In questo
processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite
compensazioni, si inseriscono le rilevanti novità contenute nell’articolo 3,
D.L. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019)
che
prevede, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d’imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche
per i tributi diversi dall’Iva, il loro utilizzo in compensazione
“orizzontale” solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa
dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. 
Con le recenti
modifiche, poi, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai
canali ufficiali dell’Agenzia entrate per trasmettere modelli F24 recanti
compensazioni orizzontali, anche parziali: anche i privati (cioè i soggetti
non titolari di partita Iva) e i sostituti d’imposta, infatti, saranno d’ora
in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali
“ufficiali” dell’Agenzia (direttamente attraverso entrate o Fisconline oppure
rivolgendosi ad intermediari abilitati).
Con la recente risoluzione n. 110/E/2019
l’Agenzia entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove
disposizioni, riportando in calce una utile tabella che propone i codici
tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le
principali regole di compensazione dei predetti crediti.

 

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