La Legge di Bilancio
per il 2018
ha introdotto la
definizione di enoturismo disponendo in particolare il trattamento fiscale specifico
per queste attività (equiparato a quello tipico degli agriturismi) ed il
successivo decreto attuativo ha definito i requisiti e standard minimi di
qualità necessari ai fini dell’esercizio dell’attività enoturistica la quale,
di fatto, non è più limitata all’alveo degli imprenditori agricoli veri e
propri come definiti dall’art. 2135 del codice civile, ma anche coloro che
svolgono attività connesse.

Con la Legge di bilancio per il 2019 l’Oleoturismo è stato
equiparato all’Enoturismo, definendone le caratteristiche e assoggettandolo ai
medesimi vincoli di cui al già pubblicato Decreto attuativo.

Le definizioni

 

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