Mai come quest’anno è necessario monitorare con estrema attenzione il
momento di arrivo delle fatture di acquisto al fine di determinare il momento a
partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali
acquisti.

Come è noto, l’attuale comma 1 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, modificato con decorrenza 2017, prevede che “Il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel
momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
”.

Al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce
delle modifiche intervenute con il D.L. 50/2017 e che hanno notevolmente
ridotto il termine ultimo per l’esercizio del diritto, l’Agenzia delle entrate
con la circolare n.
1/E/2018
ha affermato che nel rispetto
delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal
momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

 

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